Dopo la condanna di Strasburgo il giudice italiano riscopre l’art. 78 c.p.c. - Studio Legale Anerdi
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Dopo la condanna di Strasburgo il giudice italiano riscopre l’art. 78 c.p.c.

3rd May 1930: Actors holding hands during a production of 'Michael and Mary' at St James' Theatre, London. The story is told by hands. (Photo by Sasha/Getty Images)

La Corte Europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia nella gestione dei conflitti genitoriali aventi ad oggetto minori per la natura delle misure adottate, giudicate “stereotipate ed automatiche” (Corte Europea dei diritti dell’uomo, sezione II, sentenza 29 gennaio 2013, Affaire L. c/Italia; Corte Europea dei diritti dell’uomo, sentenza 2 novembre 2010, Affaire P. c/Italia).
Dopo tale condanna prontamente arriva il Tribunale di Varese, prima sezione civile, il quale con sentenza del 12/02/2013 (giudice dott. Giuseppe Buffone), per valutare se un minore proveniente da una famiglia “difficile” e affidato a una comunità protetta possa essere collocato presso la madre con cambio di scuola nel corso dell’anno, sceglie di nominare alla bambina dodicenne un curatore speciale, avvalendosi della disposizione dettata dall’art. 78 c.p.c. “che non ha carattere eccezionale, ma costituisce piuttosto un istituto che è espressione di un principio generale, destinato ad operare ogni qualvolta sia necessario nominare un rappresentante all’incapace”, per consentire alla minore “di avere un ruolo e una voce nel processo”.
Precisa ancora puntualmente il Tribunale: “Le decisioni in materia di conflitti genitoriali non vengono delegate al Servizio Sociale così abdicando al ruolo proprio che la legge riserva al giudice, in una materia delicata come quella della famiglia e dei minori; vengono assunte dopo che il minore sia stato reso partecipe delle scelte che si vanno assumendo nel suo interesse, valutata, giuridicamente, la correttezza formale e processuale della modifica da assumere, quanto esula ovviamente dalle competenze dei servizi sociali”.
Da qui la scelta di nominarle un curatore speciale prescindendo da una istanza di parte “posto che l’art. 9 della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 20 marzo 2003 n. 77 stabilisce che, nei procedimenti riguardanti un minore, l’autorità giudiziaria ha il potere di designare un rappresentante speciale che lo rappresenti in tali procedimenti motu proprio”.